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La legge “Per la protezione della creazione via internet”: un nuovo vaso di Pandora?

17 luglio 2009
Pubblicato in Attualità
di Ernesto Benelli

475px-constitution_sceau1Il 10 giugno scorso, il Conseil constitutionnel (l’equivalente francese della nostra Corte Costituzionale) ha parzialmente rigettato il Disegno di Legge sullo “scaricamento” da internet di opere protette dal Diritto d’autore. La sentenza oltre che bocciare il dispositivo sanzionatorio contenuto nel Disegno di legge, riconosce un “diritto costituzionale” all’accesso ad internet ed al contempo apre un dibattito sulla nozione di “Autorità gurisdizionale” i cui risvolti pratici sono difficilmente prevedibili.

1. Il rigetto del meccanismo della “risposta graduata”.

E’ raro che il Conseil constitutionnel censuri le disposizioni centrali di una legge svuotandola della sua portata normatrice. Cio’ accade, per lo più, quando una tra le libertà fondamentali di cui questa istituzione é garante viene lesa o minacciata. Il Disegno di Legge in questione, oggetto di aspre controversie, mirava ad arrestare (o almeno a rallentare) il massiccio sviluppo dello scaricamento di documenti “illegali” provenienti da internet.
Il sistema posto in essere prevedeva, oltre ad una sorveglianza strettissima della rete da parte delle forze dell’ordine foriera di tutti i problemi che si possono immaginare in materia di protezione della riservatezza, un meccanismo sanzionatorio chiamato “risposta graduata”. Qualsiasi persone titolare di un indirizzo IP  da cui fosse stata scaricata una quantità ed un tipo di dati giudicati “sospetti”, avrebbe ricevuto via posta elettronica dal fornitore accesso alla rete due messaggi di invito a cessare tali attività. Qualora non si fosse omologato, per ordine dalla costituenda « Alta Autorità per la protezione dei diritti su internet » (Hadopi) sarebbe scattata  la sanzione penale comportante l’esclusione dalla possibilità di navigare in internet. L’utente sarebbe comunque rimasto obbligato nei confronti dell’impresa fornitrice dell’accesso al pagamento dell’abbonamento.

Al di là degli aspetti puramente giuridici sollevati dalla sentenza, il parziale rigetto della Legge “Per lo sviluppo della creazione via internet”, approvata nella sua parte non censurata il 12 giugno 2009, solleva alcune riflessioni.

2. La violazione del principio della presunzione d’innocenza.

Il Conseil constitutionnel ha respinto l’idea che un dispositivo legislativo possa invertire il principio della presunzione di innocenza istaurando una “presunzione di colpevolezza”. Il meccanismo della “risposta graduata” non presuppone infatti una corrispondenza necessaria tra file scaricato da un qualsiasi indirizzo IP e responsabilità personale del titolare di quest’ultimo. La sanzione viene comminata senza la produzione di una prova a sostegno dell’effettiva e personale implicazione del titolare dell’indirizzo ricevente. Cio’ ovviamente va contro, oltre che al buon senso, anche al citato principio della presunzione d’innocenza.

3. La proclamazione di un “diritto all’accesso ad internet”

La Consulta transalpina ha cassato la legge anche su un altro punto importante che potrebbe aprire nuovi dibattiti anche in Italia.
I Supremi Magistrati, invocando l’articolo 11 della Dichiarazioni Universale dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino del 1789 (che in Francia ha valore costituzionale) secondo cui :
La libertà di comunicazione del pensiero e delle opinioni é uno dei diritti piu’ preziosi”, hanno considerato “l’importanza assunta dai servizi di comunicazione in linea per la partecipazione alla vita democratica e per l’espressione di idee ed opinioni”. In altri termini,
i giudici hanno ritenuto che una delle manifestazioni di questa suprema libertà dell’individuo passi anche per la possibilità di accedere ad internet. La legge del 12 luglio 2009, prevedendo come sanzione estrema la sospensione dell’accesso, sarebbe stata in contrasto con l’articolo 11 della Dichiarazione del 1789 e quindi con i valori della Costituzione. La portata di tale passaggio della decisione é sicuramente importante poiché consacra de facto un diritto a fondamento costituzionale all’accesso alla rete anticipando di molto la protezione di questa forma della libertà di espressione prima confinata alla sola possibilità di connessione a determinati siti ed all’espressione del proprio pensiero tramite gli strumenti a disposizione sulla rete.
Se fosse stata resa in Italia, tale sentenza si sarebbe di certo basata sul primo comma dell’articolo 21 della Costituzione secondo cui: “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”. L’assoluta impossibilità di controllare il contenuto di Internet, munita di un fondamento costituzionale forte e preciso, avrebbe avuto il merito di riproporre l’actuto problema, sovente sottovalutato, dei limiti alla libertà di espressione del pensiero presenti nel nostro Paese.

4. L’apertura di un dibattito sulle Autorità amministrative, controllori o giudici?

Infine, la decisione del Conseil constitutionnel é importante anche perché  apre un dibattito molto attuale circa la necessità di ridefinire la nozione di Autorità giurisdizionale.
Nell’ordinamento giuridico francese, come in quello italiano, sono presenti disposizioni (regolamentari o, come nel caso dell’Italia, costituzionali) che, in un certo qual modo, definiscono che cosa sia un organo dell’Amministrazione statale in grado di giudicare il cittadino.
Il potere di controllo e sanzione di cui sono dotate, in Italia come in Francia, numerose Autorità Amministrative specializzate, nominate dal Parlamento o dall’esecutivo e quindi non indipendenti, ha la pericolosa tendenza a permettere la “trasformazione” di tali organismi da meri controllori, e quindi esecutori materiali di disposizioni legali, in organi “giurisdizionali”. L’alto grado di specializzazione richiesto alle Autorità amministrative consente loro di “interpretare” la norma e  formare de facto una giurisprudenza parallela a quella dei Tribunali.
Pertanto, la questione che si pone é quella di sapere entro quali limiti un “controllore” possa arrogarsi il potere di giudicare un cittadino e privarlo dei suoi diritti fondamentali. E’ lecito che questo potere sia di fatto conferito ad un’Autorità dipendente da organi politici?
Al di là del carattere legale o meno di scaricare musica da internet, quesito a cui solo il potere politico può rispondere, l’interrogativo di portata più generale, che nasce dalla sentenza del Conseil, é sapere chi e come potrà giudicare in futuro questo gesto. Almeno per ora in Francia tale facoltà é esclusivo appannaggio della Magistratura ma sarà così anche in futuro?



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One Response to “La legge “Per la protezione della creazione via internet”: un nuovo vaso di Pandora?”

  1. E.B. scrive:

    Caro Ernesto,

    ti faccio i complimenti per l’articolo su un tema giuridicamente così complesso. Permettimi tuttavia di fare qualche osservazione.

    1. Non credo che si tratti di una sanzione penale. Se l’avesse non potrebbe in nessun caso essere inflitta da un’autorità amministrativa. Lo stesso Consiglio costituzionale specifica che si tratta di sanzioni amministrative aventi funzione repressiva. Di sanzioni di questa tipologia se ne contano a migliaia: basti pensare a tutte le sanzioni amministrative per violazione del Codice della strada.
    Il Consiglio specifica che, in questo caso, il rispetto del principio di legalità e di diritto di difesa, uniche condizioni applicabili a tutte le sanzioni, sono rispettate e garantite.

    2. Capisco in principio il problema relativamente alla presunzione d’innocenza, ma bisogna specificare che un anno prima che gli si possa sospendere l’accesso ad internet, il titolare di quest’ultimo viene avvisato che i controlli effettuati hanno segnalato un uso illegale dell’accesso e che se nell’anno successivo viene riscontrato il ripetersi di tale uso improprio, questo sarà sanzionato con la sospensione da due mesi ad un anno dell’accesso ad internet.
    A ciò si aggiunge che la sanzione non può essere mai inflitta se il titolare ha preso le dovute misure di protezione del suo accesso, se qualcuno ha utilizzato fraudolosamente il suo accesso e in tutti i casi di forza maggiore.

    Questo quadro permette, secondo me, di sostenere che il presunto innocente si è ad ogni modo reso colpevole di una grave negligenza anch’essa sanzionabile.

    Ricordiamoci come ha deciso di risolvere lo stesso identico problema il legislatore italiano relativamente alla decurtazione dei punti per violazione del codice della strada. Qualora non fosse provata la responsabilità dell’effettivo conducente, il titolare del veicolo ha la scelta di scovarlo e fargli dichiarare la sua responsabilità o, in alternativa, di vedersi aumentare l’ammontare della sanzione: L’unico risultato di questa brillante trovata è stato quello di permettere ai più benestanti di “comprare” i punti che rischiavano di perdere.

    3. Il carattere fondamentale di un accesso ad internet lo capisco perfettamente, ma non ritengo che ciò giustifichi un utilizzo improprio dello stesso. Il diritto a circolare e spostarsi liberamente all’interno del territorio è altrettanto fondamentale, ma per fortuna non si può ritenere che in ragione di questo diritto il ritiro della patente di guida ad un conducente resosi colpevole di un eccesso di velocità sia incostituzionale.

    4. E’ evidente che le autorità giurisdizionali presentano garanzie maggiori di quelle amministrative, tuttavia è noto quanto il lavoro dei giudici debba essere snellito ed ottimizzato (anche per evitare un peggioramento dei tempi processuali). Proviamo a pensare alle conseguenze ed ai costi che comporterebbe caricare i giudici dell’instaurazione di procedimenti per tutte le violazioni “minori” come quella in esame.
    Le autorità amministrative possono supplire a tali funzioni a patto che rispondano a certe fondamentali esigenze che, nel caso specifico, il Consiglio ha riconosciuto all’HADOPI.

    Voglio concludere sottolineando che la legge criticata non istituisce la protezione dei diritti d’autore e della proprietà intellettuale, si propone solamente di escogitare un meccanismo che la renda effettiva. Orbene, ritengo detestabile la incongruenza tra la legge ed i comportamenti diffusi. In certi casi sono indubbiamente i secondi a doversi conformare, in altri è possibile che sia la legge a doversi adeguare ai comportamenti.
    Questo potrebbe essere uno di quelli, ma in tal caso occorre discuterne in termini politici oltre che giuridici e proporsi di capire in che modo si possa riformare una protezione che si dimostra formalmente esagerata e sostanzialmente ignorata.
    Se non si vuole fare questo passo, credo che sia benvenuta una legge che si propone di garantire il rispetto delle regole.

    Insomma, ritengo che l’unico modo per garantire che internet resti veramente un universo libero, è proprio quello di stabilire delle regole di tutela e dei sistemi di controllo, perché, si sa, nel “far west” a perderci sono sempre i deboli e gli onesti.

    E.B.

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