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STL: un esperimento di giustizia internazionale

15 marzo 2011
Pubblicato in Attualità, Fiori
di Benedetta Cappiello

Benvenuti in Libano, viagra o meglio, in un piccolo angolo delle terra dei cedri, volutamente trasferito in un paese neutrale e stabile. L’Aja, infatti, non solo è la capitale amministrativa dell’Olanda ma ospita inoltre tutti i Tribunali internazionale. Insomma, se un presunto criminale vuole preservare il suo incognito, è bene che stia lontano da questo paese e dal suo sistema  di “giustizia oltre frontiera”.

A cosa si deve la nascita di un nuovo, piccolo e ancora sconosciuto Tribunale? Bene, nel giugno del 2007 la Risoluzione ONU n.1757 (2007) e l’Accordo tra le Nazioni Unite Libano – si badi bene non ratificato dal Parlamento libanese – hanno istituito il Tribunale Speciale per il Libano (Special Tribunal for Lebanon, in breve “STL”). Questo ultimo traguardo della giustizia internazionale nasce con peculiarità significative che ben lo contraddistinguono dai precedenti del settore: la giurisdizione ratione personea et materiae è circoscritta; sono ammessi – primo esperimento per la giustizia internazionale – i procedimenti in absentia, con applicazione del diritto libanese e , in caso di necessità, rinvio ai principi di diritto internazionale e consuetudinario.

Ma non sono queste le uniche eccezionalità di questo Tribunale. Basti pensare al fatto che è stato istituito per indagare solo sulla uccisione di Rafik Hariri, allora primo ministro, e di altre 23 persone. Nulla in confronto  ai due genocidi che portarono alla  creazione tanto del Tribunale Internazionale per i Crimini in ex-Jugoslavia (ICTY)[1] quanto del Tribunale Internazionale per il Rwanda (ICTR)[2]. Ne deriva, quindi, che il Tribunale nasce per ragioni anche, e soprattutto, politiche: assicurare, con la giustizia, un clima più rilassato, o meglio meno conflittuale, tra i confini libico siriani ed anche israeliani e più stabilità in un paese, il Libano, centrale per le dinamiche dell’intera area.

Da qui si può intuire anche perché tali crimini non siano stati perseguiti dalla Corte Penale Internazione, magari emendando lo Statuto di Roma che la istituisce, e sia stato invece preferito un Tribunale ad hoc, con tutti i limiti che da ciò possono derivare. Non possiamo pretendere una risposta chiara ed universalmente accettata. Su questo punto ancora si discute, così come sulla legittimità di questo Tribunale. Tralasciando le questioni di fondo, però, è giusto ammettere che il Tribunale Speciale per il Libano esiste, ha veste istituzionale, è attivo e persegue un crimine, quello del terrorismo, dai contorni ancora piuttosto oscuri. Il reato di terrorismo, forse il più contemporaneo tra i crimini internazionali, merita di essere definito e studiato poiché ad oggi non conosce una definizione autonoma, unitaria e riconosciuta ovunque, come dovrebbe essere a motivo della sua estensione transnazionale. Probabilmente, oltre che per la delicatezza politica del crimine stesso, prima di poter essere assunto nella rosa dei reati perseguiti dalla Corte penale internazionale, quello del terrorismo deve trovare una sua legittimazione e l’esistenza di un’unica giurisdizione, con la creazione di un Tribunale ad hoc, ha il sicuro pregio di unificare ed uniformare una fattispecie criminosa, quantomeno sotto il profilo sanzionatorio.

Dal lato pratico è lecito domandarsi cosa abbia fatto il Tribunale dal 2007 ad oggi. Il percorso temporale è così limitato da non consentire bilanci ma solo una prima significativa riflessione. E bene, si è dato una forma e si è «costruito» rispettando e preservando le sue peculiarità. Benché ad oggi l’attività strettamente giurisdizionale del Tribunale risulti ancora in fieri – il giudice delle indagini preliminari e il suo team stanno vagliando la validità del mandato di arresto sottoposto, forse con ritardo, dall’accusa il 21 gennaio 2011 – un primo importante traguardo è già stato raggiunto. Il 16 febbraio scorso la Camera d’Appello del tribunale, presieduta dal giudice Antonio Cassese, ha reso una decisione interlocutoria, definendo alcuni questioni preliminari e pregiudiziali prima del merito, oggetto del vero e proprio giudizio. Sono stati, così, risolti molti dubbi interpretativi e, soprattutto, si è segnata una tappa fondamentale nella ricerca della definizione del crimine di terrorismo. Sembra che la decisione possa essere indicata come un primum da cui la dottrina e la giurisprudenza potranno trarre argomenti per accogliere un definitivo concetto di terrorismo internazionale.  Nella decisione emergono infatti, alcuni elementi che costituirebbero il nucleo centrale di tale crimine e che si verificherebbe qualora e se ci trovassimo dinanzi:

1. [P]erpetration of a criminal act (such as murder, kidnapping, hostage-taking, arson, and so on), or threatening such an act’

2. [I]ntent to spread fear among the population (which would generally entail the creation of public danger) or directly or indirectly coerce a national or international authority to take some action, or to refrain from taking it’

3.     [T]he act involves a transnational element.

Pochi sanno dell’esistenza di questo Tribunale e molti ne ignorano le origini e il lavoro. Quello che non può accadere è sottovalutarne l’importanza.  Quando e se il Tribunale Speciale per il Libano decollerà, il suo punto di arrivo sarà non solo il riconoscimento ma anche l’applicazione in sede giurisprudenziale del crimine di terrorismo, definito in modo univoco. Non bisogna dimenticare che questo esperimento conta molti nemici. Addirittura l’STL, e il suo potenziale operato, è stato individuato come una delle cause principali che hanno portato, poco più di un mese fa, al rimpasto del governo libanese  con una nuova maggioranza che tende verso Hezbollah . C’è però un sottile limite tra il riconoscere la sensibilità di questa Istituzione e servirsi dei media per influenzare, o peggio, manipolare l`opinione pubblica e per parte sua l’STL può difendersi contando quasi esclusivamente sulle sue forze, visto poi che non è nemmeno propriamente un Tribunale delle Nazioni Unite.

Il Tribunale Speciale per Il Libano rappresenta dunque una sfida. Non solo una sfida politica, data l`estrema vulnerabilità degli equilibri mediorientali che il Tribunale mette in discussione con il suo operato.  Ma rappresenta anche una sfida giuridica, perché mai prima di adesso si era ritenuto possibile parlare di terrorismo nelle aule di un Tribunale. Dal lontano giugno 2007 le cose sembrano di poco evolute ma, come sempre, l’ottimismo non manca. D’altra parte, se si vuole risolvere le complicate questioni geopolitiche con il Diritto bisogna avere molta pazienza. Ma se lo sforzo di chi ha costruito, e oggi alimenta, il Tribunale sarà un giorno riconosciuto, allora i benefici saranno per tutta la Comunità Internazionale, poiché il terrorismo è un crimine senza confini che solo una sanzione uniforme può tentare di reprimere.

L’Aja, 11/3/2011

Benedetta Cappiello

«Le opinioni espresse nell’articolo sono quelle personali dell’autrice e in alcun modo riflettono quelle del Tribunale Speciale per il Libano».


[1] Per maggiori informazioni consultare il sito http://www.icty.org/

[2] Per maggiori informazioni consultare il sito http://www.unictr.org/



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